Suppl. Ordinario GU n. 231 del 2-10-2008
DECRETO LEGISLATIVO 11 settembre 2008 , n. 152
Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;
Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 25, comma 3, che prevede la possibilita' di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 163 del 2006;
Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Vista la infrazione n. 2007/2309, e la nota di costituzione in mora inviata il 1° febbraio 2008 dalla Commissione delle Comunita' europee alla rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea;
Vista la sentenza della Corte di giustizia 15 maggio 2008, C-147/06 e C-148/06;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 10 luglio 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 luglio 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e per i rapporti con le regioni;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. - Disposizioni di adeguamento comunitario.
1. Al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 8, primo periodo, dopo le parole: «I
"lavori"» sono inserite le seguenti: «di cui all'allegato I» e al terzo periodo,
le parole: «di cui all'allegato I» sono soppresse;
b) all'articolo 13, dopo
la rubrica, nell'elenco di riferimenti normativi, le parole «art. 13, direttiva
2004/17» sono sostituite con le parole «artt. 13 e 35, direttiva 2004/17»; dopo
il comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis. Gli enti aggiudicatori
mettono a disposizione degli operatori economici interessati e che ne fanno
domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di
forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono
riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi.
Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti accessibili agli
operatori economici interessati, si considera sufficiente l'indicazione del
riferimento a tali documenti.»;
c) all'articolo 18, dopo la rubrica,
nell'elenco dei riferimenti normativi, le parole «art. 22, direttiva 2004/17»
sono sostituite dalle seguenti «artt. 12 e 22, direttiva 2004/17»; dopo il comma
1 e' inserito il seguente: «1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti da
parte degli enti aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni favorevoli
quanto quelle che sono concesse dai Paesi terzi agli operatori economici
italiani in applicazione dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale
del commercio.»;
d) all'articolo 21, comma 1, le parole: «all'articolo che
precede» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 20, comma 1»;
e)
l'articolo 24 e' sostituito dal seguente:
«Art. 24 (Appalti aggiudicati a
scopo di rivendita o di locazione a terzi) (art. 12, direttiva 2004/18; art. 19,
direttiva 2004/17; art. 4, lett. b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lett.
b), d.lgs. n. 158/1995). -
1. Il presente codice non si applica agli appalti
nei settori di cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di
locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto
speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti
e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle
stesse condizioni.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su
sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attivita' che considerano
escluse in virtu' del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione
medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno
carattere commerciale sensibile.»;
f) la lettera g), del comma 1,
dell'articolo 32 e' sostituita dalla seguente: «g) lavori pubblici da
realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire,
che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a
scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso,
ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942,
n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire puo' prevedere
che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente
diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione
stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare
delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono
essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di
appalto.
L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una
gara con le modalita' previste dall'articolo 55. Oggetto del contratto, previa
acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione
esecutiva e le esecuzioni di lavori.
L'offerta relativa al prezzo indica
distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed
esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza;»;
g)
all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis)
operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri
Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi;»;
h) all'articolo 37, il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11.
Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre
ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica, quali
strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o piu' di tali opere superi
in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti
affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono
utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo
periodo; il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma,
nonche' i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che
possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L'eventuale
subappalto non puo' essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di
subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al
subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti
del contratto di subappalto; si applica l'articolo 118, comma 3, ultimo
periodo.»;
i) all'articolo 45, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. Per gli operatori economici facenti parte di un gruppo che
dispongono di mezzi forniti da altre societa' del gruppo, l'iscrizione negli
elenchi indica specificamente i mezzi di cui si avvalgono, la proprieta' degli
stessi e le condizioni contrattuali dell'avvalimento.»;
l) all'articolo
47:
1) nella rubrica, le parole: «Imprese stabilite» sono sostituite dalle
seguenti: «Operatori economici stabiliti»;
2) al comma 1, le parole: «alle
imprese stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «agli operatori economici
stabiliti»;
3) al comma 2, le parole: «le imprese» sono sostituite dalle
seguenti: «gli operatori economici»; la parola «Esse» e' sostituita dalla
seguente: «Essi»; le parole «delle imprese italiane» sono sostituite dalle
seguenti: «degli operatori economici italiani»;
m) all'articolo 48, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis: «Quando le stazioni appaltanti si
avvalgono della facolta' di limitare il numero di candidati da invitare, ai
sensi dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare
il possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando,
in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di
invito in originale o copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo
periodo.»;
n) all'articolo 49 sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Per i lavori, il concorrente puo'
avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di
qualificazione. Il bando di gara puo' ammettere l'avvalimento di piu' imprese
ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarita' delle
prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente
dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui
all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio
dell'attestazione in quella categoria.»;
2) il comma 7 e' soppresso;
o)
all'articolo 50, comma 4, la parola: «diversi» e' soppressa e dopo la parola:
«servizi» sono aggiunte le seguenti: «e forniture»;
p) all'articolo 58 sono
apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 13 e' abrogato;
2) al comma
15, le parole: «e di quelli fissati ai sensi del comma 13», sono
soppresse;
q) all'articolo 64, comma 4, le parole: «, punto 3,» sono
soppresse;
r) all'articolo 65, comma 5, le parole: «, punto 5,» sono
soppresse;
s) all'articolo 70, comma 12, le parole: «e nel dialogo
competitivo» sono soppresse;
t) all'articolo 79, comma 5, dopo la lettera b)
e' aggiunta la seguente: «b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non
aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro.»;
u) il
terzo periodo del comma 4 dell'articolo 83 e' soppresso;
v) all'articolo 90
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la lettera f)
e' inserita la seguente:
«f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed
architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri
Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi;»;
2) al comma 1, lettera g), le parole: «ed f)» sono sostituite dalle
seguenti: «, f), f-bis) e h)»;
3) al comma 6, le parole: «f), g)» sono
sostituite dalle seguenti: «f), f-bis), g)»;
z) all'articolo 91, comma 2, le
parole: «f), g)» sono sostituite dalle seguenti: «f), f-bis), g)»;
aa)
all'articolo 101, comma 2, le parole: «f), g),» sono sostituite dalle seguenti:
«f), f-bis), g) e»;
bb) all'articolo 122, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Per
l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g),
si applica la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto
ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.»;
2)
all'inizio del primo periodo del comma 9 sono inserite le seguenti parole: «Per
lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro» e, al secondo periodo, le
parole: «inferiore a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a
dieci;»;
cc) all'inizio del primo periodo del comma 8 dell'articolo 124 sono
inserite le seguenti parole: «Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari
a 100.000 euro» e, al secondo periodo, le parole:
«inferiore a cinque» sono
sostituite dalle seguenti: «inferiore a dieci;»;
dd) all'articolo 140, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: «che ha
formulato la prima migliore offerta,» sono inserite le seguenti: «fino al quinto
migliore offerente»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia' proposte dall'originario
aggiudicatario in sede in offerta.»;
3) i commi 3 e 4 sono abrogati;
ee)
L'articolo 153 e' sostituito dal seguente:
«Art. 153 (Finanza di progetto). -
1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita',
inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui
all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente,
finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni
aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai
sensi dell'articolo 143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno
studio di fattibilita', mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla
presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o
parzialmente a carico dei soggetti proponenti.
2. Il bando di gara e'
pubblicato con le modalita' di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo
122, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di
fattibilita' predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi
del comma 19.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo 144,
specifica:
a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilita' di
richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare
al progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente
intervenute in fase di approvazione del progetto e che in tal caso la
concessione e' aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione,
da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonche' del conseguente
eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di
mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto
preliminare, l'amministrazione ha facolta' di chiedere progressivamente ai
concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da
apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse
condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le
amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo 83.
5. Oltre
a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso delle concessioni, l'esame delle
proposte e' esteso agli aspetti relativi alla qualita' del progetto preliminare
presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della
bozza di convenzione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di
importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione
comparativa tra le diverse proposte.
7. Il disciplinare di gara, richiamato
espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione
dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le
tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano
presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo
i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il
concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i
requisiti di cui all'articolo 38.
9. Le offerte devono contenere un progetto
preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato
da una banca nonche' la specificazione delle caratteristiche del servizio e
della gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le
attivita' di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e
finanziari. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti
sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale
importo, non puo' superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come
desumibile dallo studio di fattibilita' posto a base di gara.
10.
L'amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono
pervenute nei termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina
promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del
promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola offerta;
c) pone in
approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le modalita'
indicate all'articolo 97. In tale fase e' onere del promotore procedere alle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonche'
a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto
ambientale, senza che cio' comporti alcun compenso aggiuntivo, ne' incremento
delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano
finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali,
procede direttamente alla stipula della concessione;
e) qualora il promotore
non accetti di modificare il progetto, ha facolta' di richiedere
progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle
modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte
al promotore e non accettate dallo stesso.
11. La stipulazione del contratto
di concessione puo' avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito
positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della
accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del
diverso concorrente aggiudicatario.
12. Nel caso in cui risulti
aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese
di cui al comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla
garanzia di cui all'articolo 75 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in
misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo
studio fattibilita' posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto a
prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113.
Dalla data di inizio
dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario e' dovuta una cauzione
a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli
obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella
misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le
modalita' di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione
costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano, ove
necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni
aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando
previste dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto
dal comma 3, lettere a) e b), procedere come segue:
a) pubblicare un bando
precisando che la procedura non comporta l'aggiudicazione al promotore
prescelto, ma l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al
migliore offerente individuato con le modalita' di cui alle successive lettere
del presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria
offerta a quella ritenuta piu' vantaggiosa;
b) provvedere alla approvazione
del progetto preliminare in conformita' al comma 10, lettera c);
c) bandire
una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare
approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore, con
il criterio della offerta economicamente piu' vantaggiosa;
d) ove non siano
state presentate offerte valutate economicamente piu' vantaggiose rispetto a
quella del promotore, il contratto e' aggiudicato a quest'ultimo;
e) ove
siano state presentate una o piu' offerte valutate economicamente piu'
vantaggiose di quella del promotore posta a base di gara, quest'ultimo puo',
entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'amministrazione
aggiudicatrice, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente,
aggiudicandosi il contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice
rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la
partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo
periodo;
f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente
lettera e) la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in
gara, quest'ultimo e' aggiudicatario del contratto e l'amministrazione
aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell'aggiudicatario, le spese
sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo.
Qualora le
amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni del presente
comma, non si applicano il comma 10, lettere d), e), il comma 11 e il comma 12,
ferma restando l'applicazione degli altri commi che precedono.
16. In
relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco annuale di cui al comma 1, per
il quale le amministrazioni aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei
bandi entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti
in possesso dei requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non
oltre quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il
contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di cui
all'articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei
requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura
dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara ai
sensi delle lettere a), b), c) del presente comma. Entro sessanta giorni dalla
scadenza del termine di quattro mesi di cui al periodo precedente, le
amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta
una sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalita' di cui all'articolo
66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, contenente i
criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le
eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e
le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di
detto avviso;
le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte,
unitamente alle proposte gia' presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla
scadenza di detto termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato
preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di
pubblico interesse, procedendo poi in via alternativa a:
a) se il progetto
preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano le condizioni di cui
all'articolo 58, comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso
il progetto preliminare e la proposta;
b) se il progetto preliminare non
necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato
dal promotore, bandire una concessione ai sensi dell'articolo 143, ponendo lo
stesso progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore;
c) se il
progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del
progetto preliminare presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15,
lettere c), d), e), f), ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando
alla gara il promotore.
17. Se il soggetto che ha presentato la proposta
prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 16, l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di
cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a), b), c), si
applica il comma 13.
18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella
procedura di cui al comma 16, lettera a), ha diritto al rimborso, con onere a
carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella misura massima di cui al
comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle
procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si applica quanto previsto dal
comma 15, lettere e) ed f).
19. I soggetti in possesso dei requisiti di cui
al comma 8, nonche' i soggetti di cui al comma 20 possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici, a mezzo di studi di fattibilita', proposte
relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita'
non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli
strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla
base della normativa vigente. Le amministrazioni sono tenute a valutare le
proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei
propri programmi, gli studi di fattibilita' ritenuti di pubblico interesse;
l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le
prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori, ne' alla gestione dei
relativi servizi. Qualora le amministrazioni adottino gli studi di fattibilita',
si applicano le disposizioni del presente articolo.
20. Possono presentare le
proposte di cui al comma 19 anche i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici,
organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonche' i
soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La
realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita' rientra tra i settori
ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo
17 maggio 1999, n.
153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e di promozione dello
sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di
fattibilita', ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione
di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia
decisionale.
21. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e 20, i
soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione
dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di
gara purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la
qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli
soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la
validita' della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i
requisiti necessari per la qualificazione.»;
ff) gli articoli 154 e 155 sono
abrogati;
gg) all'articolo 156, comma 1, le parole: «all'articolo 155» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 153»;
hh) all'articolo 172 sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 e' inserito il
seguente: «1-bis. Per lo svolgimento delle competenze di cui al secondo periodo
del comma 1, le societa' pubbliche di progetto applicano le disposizioni del
presente codice.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La societa'
pubblica di progetto e' istituita allo scopo di garantire il coordinamento tra i
soggetti pubblici volto a promuovere la realizzazione ed eventualmente la
gestione dell'infrastruttura, e a promuovere altresi' la partecipazione al
finanziamento; la societa' e' organismo di diritto pubblico ai sensi del
presente codice e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente capo.»;
ii)
all'articolo 174, il comma 5 e' abrogato;
ll) all'articolo 175 sono apportate
le seguenti modifiche:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il
Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
100 del 2 maggio 2001, nonche' nella Gazzetta Ufficiale italiana e comunitaria,
la lista delle infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1
dell'articolo 162, per le quali i soggetti aggiudicatori intendono avviare le
procedure di cui all'articolo 153. Nella lista e' precisato, per ciascuna
infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale gli
interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.»;
2) al comma 2,
le parole: «di cui all'articolo 153, comma 2» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui all'articolo 153, comma 20,»;
3) al comma 3, le parole: «, ove valuti
le proposte, presentate a seguito dell'avviso indicativo di cui al comma 1 di
pubblico interesse ai sensi dell'articolo 154,» sono soppresse;
4) al comma 5
le parole: «di cui all'articolo 155» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 153»;
mm) all'articolo 176, comma 6, dopo le parole: «le sole
disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «alla parte I e»;
nn)
all'articolo 179, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.
Relativamente
alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico gli enti
aggiudicatori di cui all'articolo 207 applicano le disposizioni di cui alla
parte III.»;
oo) all'articolo 225, comma 7, le parole: «comma 7» sono
sostituite con le parole «comma 9»;
pp) all'articolo 230, al comma 4, dopo le
parole: «articoli 49 e 50» sono inserite le seguenti: «con esclusione del comma
l, lettera a)»;
qq) all'articolo 232, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 4, le parole: «del comma 4» sono sostituite dalle
seguenti: «del comma 3»;
2) al comma 6, dopo le parole: «dell'articolo 50»
sono inserite le seguenti: «con esclusione del comma 1, lettera a)»;
rr)
all'articolo 237, dopo le parole: «del capo III» sono aggiunte le seguenti: «con
esclusione dell'articolo 221».
2. La disciplina recata dall'articolo 153 del
codice, come sostituito dal presente decreto, si applica alle procedure i cui
bandi siano stati pubblicati dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto; in sede di prima applicazione della nuova disciplina, il termine di sei
mesi di cui all'articolo 153, comma 16, primo periodo, decorre dalla data di
approvazione del programma triennale 2009-2011.
Art. 2. - Disposizioni di coordinamento.
1. Al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) dopo il comma 15 e'
inserito il seguente: «15-bis. "La locazione finanziaria di opere pubbliche o di
pubblica utilita'" e' il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi
finanziari e l'esecuzione di lavori.»;
2) dopo il comma 15-bis e' inserito il
seguente: «15-ter. Ai fini del presente codice, i "contratti di partenariato
pubblico privato" sono contratti aventi per oggetto una o piu' prestazioni quali
la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera
pubblica o di pubblica utilita', oppure la fornitura di un servizio, compreso in
ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme
diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle
prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo
esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione
di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l'affidamento di
lavori mediante finanza di progetto, le societa' miste. Possono rientrare
altresi' tra le operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a
contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in
tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilita' dell'opera per il
committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione
previsti dall'articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n.
31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i
contenuti delle decisioni Eurostat.»;
b) all'articolo 5, comma 6, dopo le
parole: «sulla cooperazione allo sviluppo,» sono inserite le seguenti: «nonche'
per lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero
degli affari esteri,»;
c) all'articolo 6:
1) al comma 3, primo periodo, le
parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni fino
all'approvazione della legge di riordino delle autorita' indipendenti»;
2) al
comma 9, lettera a), dopo le parole «agli operatori economici esecutori dei
contratti,» sono inserite le seguenti: «alle SOA»;
d) all'articolo 7:
1)
al comma 4, lettera d), la parola: «semestralmente» e' sostituita dalle
seguenti: «annualmente per estremi»;
2) all'inizio del comma 10 sono inserite
le seguenti parole «E' istituito il casellario informatico dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture presso l'Osservatorio» e dopo le parole:
«di cui all'articolo 5 disciplina» sono inserite le seguenti: «il casellario
informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
nonche»;
e) all'articolo 13, comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la
seguente: «c-bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia
dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.»;
f) all'articolo 36, il
comma 5, e' sostituito dal seguente: «5. I consorzi stabili sono tenuti ad
indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio
sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a piu' di un
consorzio stabile. Qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facolta' di
cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8, e' vietata la
partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e
dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo
353 del codice penale.»;
g) all'articolo 37, comma 7, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera
b), qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facolta' di cui
all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8, e' vietata la
partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei
consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353
del codice penale.»;
h) all'articolo 38:
1) al comma 1, lettera h), dopo
le parole: «procedure di gara» sono inserite le seguenti: «e per l'affidamento
dei subappalti»;
2) al comma 1, lettera m-bis), la parola: «revoca» e'
sostituita dalla seguente: «decadenza» e le parole: «da parte dell'Autorita»
sono soppresse;
i) all'articolo 40:
1) al comma 3, le parole: «, sentita
un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorita' medesima. Alle
spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del
bilancio dell'Autorita', nei limiti delle risorse disponibili» sono
soppresse;
2) al comma 4, la lettera a), e' soppressa;
3) al comma 4,
lettere b) e g), la parola: «revoca» e' sostituita dalla seguente:
«decadenza»;
4) al comma 4, dopo la lettera g), e' inserita la
seguente:
«g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo
6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell'attestazione
di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a
richieste di informazioni e atti formulate dall'Autorita' nell'esercizio del
potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, ovvero forniscono
informazioni o atti non veritieri;»;
5) al comma 9-bis, la parola: «revoca»
e' sostituita dalla seguente: «decadenza»;
6) all'inizio del comma 9-ter e'
inserito il seguente periodo:
«Le SOA hanno l'obbligo di comunicare
all'Autorita' l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei
requisiti nei confronti delle imprese nonche' il relativo esito», le parole: «di
revocare l'attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «di dichiarare la
decadenza dell'attestazione» e le parole: «a revocare alla SOA l'autorizzazione»
sono sostituite dalle seguenti: «a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione
alla SOA»;
l) all'articolo 41:
1) il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della
capacita' finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo' essere fornita
mediante uno o piu' dei seguenti documenti:
a) dichiarazione di almeno due
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa,
ovvero dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) dichiarazione,
sottoscritta in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa
e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara,
realizzati negli ultimi tre esercizi.»;
2) il comma 4 e' sostituito dal
seguente:
«4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), e' presentata
gia' in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario e' tenuto ad esibire la
documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1,
lettere b) e c).»;
m) all'articolo 53:
1) il quinto periodo della lettera
c) del comma 2 e' soppresso;
2) al comma 2, dopo l'ultimo periodo, e'
aggiunto il seguente:
«Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento
disciplina i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da
valorizzare la qualita', il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e
funzionali e le caratteristiche ambientali.»;
3) al comma 4, il primo ed il
secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I contratti di appalto di cui al
comma 2, sono stipulati a corpo. E' facolta' delle stazioni appaltanti stipulare
a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a
500.000 euro, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi
archeologici, nonche' le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in
fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni.»;
n) all'articolo 58,
comma 15, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavori, la procedura
si puo' concludere con l'affidamento di una concessione di cui all'articolo
143.»;
o) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 74 le parole: «Il
mancato utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo che l'offerta del
prezzo sia determinata mediante prezzi unitari, il mancato utilizzo»;
p)
all'articolo 75, comma 7, primo periodo, le parole «, ovvero la dichiarazione
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.»
sono soppresse;
q) all'articolo 85:
1) al comma 7, dopo le parole: «le
stazioni appaltanti effettuano» sono inserite le seguenti: «, in seduta
riservata,»;
2) al comma 13, le parole: «Per l'acquisto di beni e servizi»
sono soppresse.
r) all'articolo 88:
1) il comma 6 e' soppresso;
2) al
comma 7 le parole: «, se la esclude,» sono sostituite dalle seguenti: «, se la
ritiene anomala,» e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «All'esito del
procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni
di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel
suo complesso, inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore
della migliore offerta non anomala.»;
s) all'articolo 91:
1) al comma 1,
le parole: «e di coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «, di
coordinamento» e dopo le parole: «in fase di esecuzione» sono inserite le
seguenti: «e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma
2-bis,»;
2) al comma 2, le parole: «e di coordinamento» sono sostituite dalle
seguenti: «, di coordinamento» e dopo le parole «in fase di esecuzione» sono
inserite le seguenti: «e di collaudo nel rispetto di quanto disposto
all'articolo 120, comma 2-bis,»;
t) all'articolo 92:
1) la rubrica e'
sostituita dalla seguente «Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi
a disposizione delle stazioni appaltanti»;
2) al comma 2, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere
utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale
criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a
base dell'affidamento.»;
3) al comma 3, le parole: «ai fini della
determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento» sono
soppresse;
4) il comma 4 e' abrogato;
5) dopo il comma 7 e' inserito il
seguente: «7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di
ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonche' le
spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in
relazione all'intervento.»;
u) all'articolo 112:
1) dopo il comma 4 e'
inserito il seguente:
«4-bis. Il soggetto incaricato dell'attivita' di
verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una
polizza di responsabilita' civile professionale, estesa al danno all'opera,
dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attivita' di verifica,
avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il premio relativo a tale
copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, e' a
carico per intero dell'amministrazione di appartenenza ed e' ricompreso
all'interno del quadro economico; l'amministrazione di appartenenza vi deve
obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto. Il
premio e' a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto
esterno.»;
2) al comma 5 la lettera c) e' soppressa;
v) all'articolo
113:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica
l'articolo 75, comma 7.»;
2) al comma 4, la parola: «revoca» e' sostituita
dalla seguente: «decadenza»;
z) all'articolo 117, comma 3, le parole:
«quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque
giorni»;
aa) all'articolo 118:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Subappalto, attivita' che non costituiscono subappalto e tutela del
lavoro»;
2) al secondo periodo del comma 2 le parole: «ferme restando le
vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di
affidamento in subappalto» sono soppresse;
3) all'ultimo periodo del comma 6
le parole: «nonche' copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva, ove dovuti» sono soppresse;
4) il comma
6-bis e' sostituito dal seguente:
«6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno
del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita'
contributiva e' comprensivo della verifica della congruita' della incidenza
della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita',
per i lavori e' verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a
livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo
nazionale comparativamente piu' rappresentative per l'ambito del settore edile
ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.».
bb)
all'articolo 120, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Per i
contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'affidamento dell'incarico di
collaudo o di verifica di conformita', in quanto attivita' propria delle
stazioni appaltanti, e' conferito dalle stesse, a propri dipendenti o a
dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica
qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessita' e
all'importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente,
nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento che
affida l'incarico a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni
aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza
ed esperienza, desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento
in possesso dell'amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico
all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari
requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di
difficolta' a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con
competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di
collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a
soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalita' previste per
l'affidamento dei servizi; nel caso di collaudo di lavori l'affidamento
dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91.
Nel caso
di interventi finanziati da piu' amministrazioni aggiudicatrici, la stazione
appaltante fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette
amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano
i rapporti tra le stesse.»;
cc) all'articolo 123, comma 1, le parole:
«inferiore a 750.000» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a 1 milione di
euro»;
dd) all'articolo 125, comma 6, lettera b), le parole «di importo non
superiore a 100.000 euro» sono soppresse;
ee) all'articolo 128:
1) al
comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' per i lavori di
cui all'articolo 153 per i quali e' sufficiente lo studio di
fattibilita'.»;
2) al comma 11, le parole: «e sono» sono sostituite dalle
seguenti: «; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono»;
3)
al comma 12, dopo la parola: «CIPE,» sono inserite le seguenti: «entro trenta
giorni dall'approvazione»;
ff) all'articolo 129, comma 3, primo periodo, le
parole: «i contratti» sono sostituite dalle seguenti: «gli appalti»; al secondo
periodo, le parole: «i contratti» sono sostituite dalle seguenti:
«gli
appalti»;
gg) all'articolo 133:
1) dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il
bando di gara puo' individuare i materiali da costruzione per i quali i
contratti, nei limiti delle risorse disponibili e imputabili all'acquisto dei
materiali, prevedono le modalita' e i tempi di pagamento degli stessi, ferma
restando l'applicazione dei prezzi contrattuali ovvero dei prezzi elementari
desunti dagli stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di fattura o
altro documento comprovanti il loro acquisto nella tipologia e quantita'
necessarie per l'esecuzione del contratto e la loro destinazione allo specifico
contratto, previa accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori,
a condizione comunque che il responsabile del procedimento abbia accertato
l'effettivo inizio dei lavori e che l'esecuzione degli stessi proceda
conformemente al cronoprogramma.
Per tali materiali non si applicano le
disposizioni di cui al comma 3, nonche' ai commi da 4 a 7 per variazioni in
aumento. Il pagamento dei materiali da costruzione e' subordinato alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al
pagamento maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero del pagamento stesso secondo il cronoprogramma dei
lavori. La garanzia e' immediatamente escussa dal committente in caso di
inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero in caso di interruzione dei
lavori o non completamento dell'opera per cause non imputabili al committente.
L'importo della garanzia e' gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso
dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da parte delle
stazioni appaltanti. Da tale norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.»;
2) al comma 3, le parole: «entro il 30 giugno»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
3) dopo il comma 3 e'
inserito il seguente:
«3-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta
alla stazione appaltante l'istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi
del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al medesimo
comma 3.»;
4) al comma 6, le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
5) dopo il comma 6 e' inserito il
seguente:
«6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione
appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 4, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.»;
hh) all'articolo 135,
nella rubrica e nel comma 1-bis, la parola:
«revoca» e' sostituita dalla
seguente: «decadenza»;
ii) all'articolo 141, comma 4, il secondo periodo e'
soppresso;
ll) all'articolo 159:
1) al comma 1 le parole: «entro novanta
giorni dalla comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di
risolvere il rapporto» sono soppresse e la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: «b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la
risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di
cui al comma 1-bis.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis.
La designazione di cui al comma 1 deve intervenire entro il termine individuato
nel contratto o, in mancanza, assegnato dall'amministrazione aggiudicatrice
nella comunicazione scritta agli enti finanziatori della intenzione di risolvere
il contratto.»;
3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il
presente articolo si applica alle societa' di progetto costituite per qualsiasi
contratto di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma
15-ter.»;
mm) all'articolo 160, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1.
I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di
opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio
generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni
mobili del concessionario e delle societa' di progetto che siano concessionarie
o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti
generali ai sensi dell'articolo 176.»;
nn) all'articolo 160-bis:
1) al
comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che costituisce appalto
pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente
accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo»;
2) dopo
il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il soggetto finanziatore,
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone,
se del caso avvalendosi delle capacita' di altri soggetti, anche in associazione
temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire
l'appalto. Nel caso in cui l'offerente sia un contraente generale, di cui
all'articolo 162, comma 1, lettera g), esso puo' partecipare anche ad
affidamenti relativi alla realizzazione, all'acquisizione ed al completamento di
opere pubbliche o di pubblica utilita' non disciplinati dalla parte II, titolo
III, capo IV, se in possesso dei requisiti determinati dal bando o avvalendosi
delle capacita' di altri soggetti.
4-ter. La stazione appaltante pone a base
di gara un progetto di livello almeno preliminare. L'aggiudicatario provvede
alla predisposizione dei successivi livelli progettuali ed all'esecuzione
dell'opera.
4-quater. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria
puo' seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed
espropriativi; l'opera puo' essere realizzata su area nella disponibilita'
dell'aggiudicatario.»;
oo) all'articolo 188, comma 1, le parole: «previsti
nel regolamento», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo
38»;
pp) all'articolo 189, comma 4, lettera b), la parola: «revoca» e'
sostituita dalla seguente: «decadenza»;
qq) all'articolo 191, comma 1,
lettera a), le parole: «di cui all'articolo 188» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui all'articolo 38»;
rr) all'articolo 192:
1) al comma 4, alla fine
del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «, che fissa anche le
modalita' tecniche e procedurali di presentazione dei documenti e rilascio delle
attestazioni.» e il secondo periodo e' soppresso;
2) il comma 5 e'
abrogato;
3) il comma 6 e' abrogato;
ss) all'articolo 194, comma 10, le
parole: «terminali di riclassificazione» sono sostituite dalle seguenti:
«terminali di rigassificazione»;
tt) all'articolo 203:
1) dopo il comma 3
e' inserito il seguente:
«3-bis. Per ogni intervento, il responsabile del
procedimento, nella fase di progettazione preliminare, stabilisce il successivo
livello progettuale da porre a base di gara e valuta motivatamente,
esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e
dell'intervento conservativo, la possibilita' di ridurre i livelli di
definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali,
salvaguardandone la qualita'.»;
2) dopo il comma 3-bis e' inserito il
seguente:
«3-ter. La progettazione esecutiva puo' essere omessa nelle
seguenti ipotesi:
a) per i lavori su beni mobili e superfici architettoniche
decorate che non presentino complessita' realizzative;
b) negli altri casi,
qualora il responsabile del procedimento accerti che la natura e le
caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, siano tali da
non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi; in tali casi, il
responsabile del procedimento dispone che la progettazione esecutiva sia redatta
in corso d'opera, per stralci successivi, sulla base dell'esperienza delle
precedenti fasi di progettazione e di cantiere.»;
uu) dopo l'articolo 240, e'
inserito il seguente:
«Art. 240-bis (Definizione delle riserve) (art. 32,
comma 4, d. m. n. 145/2000). - 1. Le domande che fanno valere pretese gia'
oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a
quelli quantificati nelle riserve stesse.»;
vv) all'articolo 253:
1) al
comma 1-quinquies, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni
di cui all'articolo 256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente
comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 5.»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le disposizioni regolamentari previste ai sensi dell'articolo
40, comma 4, lettera g) e g-bis) entrano in vigore quindici giorni dopo la
pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 5.» ;
3) dopo il comma 9 e'
inserito il seguente:
«9-bis. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera
b), fino al 31 dicembre 2010, per la dimostrazione del requisito della cifra di
affari realizzata con lavori svolti mediante attivita' diretta ed indiretta, del
requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito
dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attivita' documentabile e'
quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di
sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della
qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in
ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero
di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2010, sono da
considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di
sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della
qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori
economici di cui all'articolo 47, con le modalita' ivi previste.»;
4) dopo il
comma 15 e' inserito il seguente:
«15-bis. In relazione alle procedure di
affidamento di cui articolo 91, fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione
dei requisiti di capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il
periodo di attivita' documentabile e' quello relativo ai migliori tre anni del
quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data
di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche
agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalita' ivi
previste.»;
5) dopo il comma 26 e' inserito il seguente:
«26-bis. In
relazione all'articolo 159, comma 2, fino all'emanazione del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i criteri e le modalita' di
attuazione possono essere fissati dalle parti nel contratto.»;
zz)
all'articolo 256:
1) al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «345» sono
inserite le seguenti: «351, 352, 353, 354 e 355»;
2) al comma 1, dopo il
settimo capoverso e' inserito il seguente: «- l'articolo 4, comma 12-bis, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 1989, n. 155;»;
3) al comma 1, dopo il trentunesimo capoverso e'
inserito il seguente: «- l'articolo 32, del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 19 aprile 2000, n. 145;»;
4) al comma 1 dopo l'ultimo capoverso sono
inseriti i seguenti:
«- l'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248;
- l'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;»;
5)
al comma 4, primo capoverso, le parole: «351; 352; 353; 354; 355» sono
soppresse;
aaa) all'allegato XXI, articolo 28, comma 4, secondo periodo, le
parole: «gli organismi statali di diritto pubblico» sono sostituite dalle
seguenti: «le amministrazioni pubbliche»;
bbb) all'allegato XXI, articolo 37
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «una
polizza indennitaria civile per danni a terzi» sono sostituite dalle seguenti:
«una polizza di responsabilita' civile professionale»;
2) al comma 1, lettera
c), le parole: «con il limite di dieci milioni di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «con il limite di cinque milioni di euro».
Art. 3. - Norma finanziaria.
1. Dall'attuazione del
presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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